Codice Etico

  1. Premessa
  2. TITOLO – Principi generali
    1. Art – L’INSEGNANTE
    2. Art – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
    3. Art – DOVERE DI ADEMPIMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO
    4. Art – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
    5. Art – PREPARAZIONE PROFESSIONALE
    6. Art – ACCORDI SULLA DEFINIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE
  3. TITOLO – Rapporti con gli alunni
    1. Art – CONDOTTA DELL’INSEGNANTE
    2. Art – UTILIZZO DI STRUMENTI COMPENSATIVI
    3. Art – INTERVENTO SU ALUNNI MINORENNI O INTERDETTI
    4. Art – INTERVENTO SU COMMISSIONE
    5. Art – INTERVENTO SU UN GRUPPO
    6. Art – DOVERE DI INTERVENTO
  4. TITOLO – Rapporti con i colleghi
    1. Art – RISPETTO RECIPROCO
    2. Art – COLLABORAZIONE RECIPROCA
    3. Art – RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE E PRIVATE
  5. TITOLO – Rapporti con terzi
    1. Art – COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI
    2. Art – COMUNICAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI
  6. TITOLO – Metodologia didattica
    1. Art – INTERVENTO DIDATTICO DELL’INSEGNANTE
    2. Art – SIGNIFICATO DELLA FORMAZIONE
  7. TITOLO – Disposizioni finali
    1. Art – DISPOSIZIONI FINALI

Premessa

Le regole del presente Codice Etico sono vincolanti per tutti gli iscritti alla ANDEF. L’insegnante è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Principi generali

Art. 1 – L’INSEGNANTE

  1. L’insegnante considera suo dovere assicurare un servizio pubblico di diffusione della conoscenza per promuovere lo sviluppo culturale dell’individuo, del gruppo e della comunità.
  2. L’insegnante deve essere pienamente consapevole della valenza educativa della sua attività in ogni ambito, e agire in piena coerenza, esaltando l’azione educativa in una visione sistemica ed integrata. E’, inoltre, consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza.
  3. L’insegnante è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Principi generali

2 Art. – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

  1. L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice etico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite con l’esclusione della ANDEF.
  2. L’insegnante è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa terzi non autorizzati circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste per legge.
  3. L'insegnante non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione

Principi generali

3 Art. – DOVERE DI ADEMPIMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

  1. L’insegnante deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
  2. L’insegnante deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

Principi generali

4 Art. – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

  1. Nell’esercizio della professione, l’insegnante rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in 3 base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
  2. L’insegnante utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento educativo non coincidano, l’insegnante è tenuto alla tutela prioritaria del destinatario dell’intervento stesso.

Principi generali

5 Art. – PREPARAZIONE PROFESSIONALE

  1. L’insegnante è tenuto a conservare un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo alle materie disciplinari nelle quali opera, alle dinamiche sociali in continua evoluzione, ai bisogni educativi degli alunni nonché alle nuove tecnologie didattiche.
  2. L’insegnante salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti didattici, nonché della loro utilizzazione ed è per questo responsabile della loro applicazione ed uso.

Principi generali

6 Art. – ACCORDI SULLA DEFINIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE

  1. L’insegnante pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
  2. La pattuizione dei compensi è libera, ma deve essere commisurata e congrua all’impegno professionale prestato. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più incarichi, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività.

Rapporti con gli alunni

7 Art. – CONDOTTA DELL’INSEGNANTE

  1. L’insegnante ha l’obbligo di adottare condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e di non utilizzare il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. L’insegnante si deve astenere dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale resa inadeguata o dannosa alle persone a cui è rivolta, a causa di propri conflitti personali o situazioni di incompatibilità. Deve, altresì, promuovere le virtù civiche come integrità, diligenza, responsabilità, cooperazione, lealtà, fedeltà e rispetto per la vita umana, per gli altri e per se stessi. Si impegna, inoltre, a comprendere e rispettare i valori e le tradizioni delle diverse culture rappresentate nella comunità e nei suoi classe.
  2. L'insegnante si occupa in modo considerevole e corretto di ogni studente e non li espone intenzionalmente al disprezzo. Infine, si impegna a presentare i fatti senza distorsioni o pregiudizi personali.

Rapporti con gli alunni

8 Art. – UTILIZZO DI STRUMENTI COMPENSATIVI

  1. L’insegnante può subordinare il proprio intervento alla condizione che l’alunno si serva di determinati strumenti compensativi nel caso di fondati motivi di natura didattico-metodologica

Rapporti con gli alunni

9 Art. – INTERVENTO SU ALUNNI MINORENNI O INTERDETTI

  1. Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
  2. E’ fatto obbligo all’insegnante, interagire costruttivamente con genitori o tutori dell’alunno al fine di instaurare una collaborazione reciproca in favore dell’alunno fornendo, qualora necessario, consigli sull’intervento quotidiano nelle esercitazioni domiciliari. L’insegnante deve compie sforzi concertati per comunicare ai genitori tutte le informazioni che dovrebbero essere rivelate nell'interesse dello studente.

Rapporti con gli alunni

10 Art. – INTERVENTO SU COMMISSIONE

  1. Quando l’insegnante acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento

Rapporti con gli alunni

11 Art. – INTERVENTO SU UN GRUPPO

  1. Nello svolgimento di attività professionale su un gruppo di alunni, l’insegnante ha il dovere di promuovere la cooperazione della classe con la finalità di fornire insegnamento di collaborazione reciproca e rispettosa agli alunni.
  2. L’insegnante che assiste a situazioni pregiudizievoli e poco consone ad un atteggiamento costruttivo perpetrate nei confronti di un singolo alunno, nei confronti di un gruppo di alunni o nei confronti dell’istituzione nella quale il gruppo è inserito ha l’onere di intervenire con puntualità per prevenire situazioni più gravi ed informando le opportune autorità competenti.

Rapporti con gli alunni

12 Art. – DOVERE DI INTERVENTO

  1. L’insegnante ha il dovere di comunicare con ogni sforzo e mezzo necessario, eventuali situazioni di pericolo per l’incolumità fisica, psicologica o sociale dell’alunno. Nello specifico caso di alunni minorenni o interdetti, tale comunicazione deve avvenire senza ritardi ai genitori o al tutore incaricato.
  2. L’insegnante ha, inoltre, il dovere e la responsabilità di comunicare e consigliare l’attivazione di eventuali interventi a favore dell’alunno da parte di altri colleghi o professionisti competenti con riferimento alla problematica evidenziata.

Rapporti con i colleghi

13 Art. – RISPETTO RECIPROCO

  1. I rapporti fra gli insegnanti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. L’insegnante appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia.
  2. L’insegnante deve astenersi dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Tuttavia, conserva l’onere di informare l’Associazione qualora un membro della stessa adotti comportamenti in violazione al presente codice etico.

Rapporti con i colleghi

14 Art. – COLLABORAZIONE RECIPROCA

  1. L’insegnante accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, propone il supporto di altro collega competente.

Rapporti con i colleghi

15 Art. – RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE E PRIVATE

  1. L’insegnante ha la facoltà di accettare incarichi presso istituzioni scolastiche pubbliche e private. Al conferimento dell’incarico ha l’obbligo di comunicare eventuali attività didattiche svolte in forma professionale autonoma, nonché eventuali rapporti personali con alunni o colleghi presentati.
  2. L’insegnante deve presentare in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.

Rapporti con terzi

16 Art. – COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI

  1. L’insegnante, su richiesta dell’alunno o del committente dell’incarico, ha il dovere di collaborare con gli altri professionisti incaricati a completamento del supporto didattico, psicologico e sociale. Il dovere di collaborazione deve trovare fondamento sui principi di rispetto e competenza professionale. L’interesse della collaborazione si basa esclusivamente sull’utilità nel confronti dell’alunno.

Rapporti con terzi

17 Art. – COMUNICAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI

  1. Nella comunicazione con altri professionisti, l’insegnante è tenuto a fornire informazioni e documentazioni unicamente inerenti all’ambito della collaborazione e previo consenso dell’alunno o del committente.
  2. L’insegnante ha, tuttavia, l’obbligo di segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli o di pericolo per l’alunno ai professionisti che abbiano la facoltà di intervenire sul merito.

Metodologia didattica

18 Art. – INTERVENTO DIDATTICO DELL’INSEGNANTE

  1. L’insegnante deve agire trasmettendo ai propri alunni i principi fondamentali di metodo, motivazione ed organizzazione dello studio. Nell’espletamento della proprio attività professionale ha l’obbligo di agire nel rispetto dei tre principi fondamentali.
  2. L’insegnante agisce con l’obiettivo di rendere l’alunno autonomo didatticamente trasmettendogli tecniche di interpretazione, elaborazione ed utilizzazione dei dati appresi con lo scopo che possa integrarli ex nunc nel proprio bagaglio culturale.

Metodologia didattica

19 Art. – SIGNIFICATO DELLA FORMAZIONE

  1. L’insegnante deve lavorare con l’obiettivo dell’arricchimento dell’alunno con cui opera. Pertanto, formazione ed educazione saranno strettamente collegati all’esperienza relazionale tra insegnante e alunno che deve realizzarsi nel rispetto della disciplina insegnata.
  2. E’ onere dell’insegnante creare un progetto didattico-educativo che tenga conto del livello dell’alunno e degli obiettivi prefissati. Tale progettualità dovrà, nel corso dell’opera, essere smentita o confermata dall’atto pratico e di conseguenza rimodulata. In tal senso, l’intervento professionale dell’insegnante deve avere il carattere dell’intenzionalità con lo scopo di produrre un cambiamento nell’alunno che al termine dell’intervento dovrà sentirti arricchito di nuovo sapere.
  3. L’attività di insegnamento deve essere caratterizzata dalla mediazione, ossia l’insegnante dovrà porti in maniera variabile ed adattabile alla situazione presentata e all’alunno evitando sempre di adottare un insegnamento rigido e prevedibile.

Disposizioni finali

20 Art. – DISPOSIZIONI FINALI

  1. Il presente codice ha valore per tutti i soci della ANDEF dal momento dell’iscrizione. Per tutto quanto non previsto si rimanda alla deontologia dei singoli albi professionali, alla legge vigente e al buon senso del singolo.
  2. La ANDEF fornisce il proprio confronto e supporto sui dubbi dei propri insegnanti associati, provvedendo su richiesta e approvazione dell’assemblea di riferimento anche all’eventuale integrazione del presente codice etico in linea con le necessità del periodo storico in corso.